DISEGNO DI LEGGE

Capo I

Art. 1.
(Classificazione dei film).

      1. La diffusione al pubblico dei film, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e della loro pubblicità, è subordinata alla classificazione degli stessi, secondo le disposizioni della presente legge. Le medesime disposizioni si applicano altresì ai film diffusi mediante la trasmissione televisiva e ai film trasmessi via internet fino alla revisione delle specifiche norme in materia mediante l'adozione del Codice di autoregolamentazione media e minori, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72.

Art. 2.
(Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori).

      1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», è istituita la Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, di seguito denominata «Commissione», che svolge le funzioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche ai sensi dell'articolo 3, comma 9.
      2. La Commissione, articolata in tre sezioni, è costituita da ventisette componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministro», nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Tre componenti, con funzioni di presidente di

 

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sezione, sono designati dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, sei componenti sono designati dal Ministro, tre sono designati dal Ministro delle comunicazioni, tre dal Ministro delle politiche per la famiglia, tre dal Ministro della solidarietà sociale, tre dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e sei dalle più rappresentative associazioni dei genitori, tra persone di riconosciuta professionalità, che si siano distinte in attività rivolte all'affermazione della dignità della persona, e in particolare alla tutela dei minori. In ogni caso, almeno un componente per sezione è scelto tra professori ordinari di psicologia esperti di problemi dell'età evolutiva.
      3. La Commissione dura in carica tre anni. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
      4. La Commissione provvede, tra l'altro, a raccogliere e a dare idonea pubblicità alle segnalazioni a essa pervenute, al fine di promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche.

Art. 3.
(Sistema di classificazione dei film).

      1. Le imprese di produzione e di distribuzione, titolari dei diritti di sfruttamento dei film, provvedono alla classificazione degli stessi, anche attraverso organismi appositamente costituiti presso le rispettive associazioni di categoria. Tale classificazione è volta a soddisfare le seguenti esigenze:

          a) tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori;

          b) promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche;

          c) aiutare le famiglie e i minori a una fruizione corretta e appropriata dello spettacolo cinematografico;

          d) fornire un sistema semplice e chiaro d'individuazione e di corretta informazione dei contenuti dei film.

 

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      2. Ai fini della classificazione dei film, è valutato, nel contesto narrativo generale, anche tenuto conto di possibili comportamenti emulativi e in relazione all'età degli spettatori, ogni elemento che contrasti con la dignità della persona e sia suscettibile di incidere negativamente sulla sfera psichica del minore, e in particolare i seguenti aspetti: linguaggio; violenza; pornografia; uso di sostanze psicotrope; comportamenti criminali; discriminazioni fondate su razza, religione, opinioni politiche, età, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità; maltrattamento di animali. I parametri di valutazione di cui al presente comma sono sottoposti a periodiche revisioni con decreto adottato dal Ministro, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia.
      3. I film sono così classificati:

          a) film la cui visione è consentita a tutti;

          b) film la cui visione è vietata ai minori degli anni dieci;

          c) film la cui visione è vietata ai minori degli anni quattordici;

          d) film la cui visione è vietata ai minori degli anni diciotto.

      4. Nel termine perentorio di trenta giorni, antecedente alla data di diffusione del film, le imprese di cui al comma 1 comunicano al Ministero la classificazione del medesimo, operata in applicazione dei parametri di cui al comma 2 e adeguatamente motivata, e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell'opera, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Le copie successivamente diffuse devono essere identiche a quella depositata. Il Ministero rilascia attestazione dell'avvenuta comunicazione. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l'attività di classificazione dei film. Il Ministero provvede a informare immediatamente la Commissione circa l'avvenuta comunicazione.

      5. Le imprese di cui al comma 1 hanno, altresì, l'obbligo di indicare, in maniera chiara e inequivocabile, la classificazione

 

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del film in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. L'esercente della sala cinematografica nella quale si procede alla proiezione dell'opera o il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale della medesima, in qualunque forma o supporto di riproduzione, sono tenuti a dare avviso al pubblico della classificazione, in modo ben visibile, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull'involucro del supporto.

      6. L'esercente della sala e il distributore commerciale del supporto provvedono a impedire, rispettivamente, che i minori accedano alla visione dell'opera e che acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.

      7. I film classificati come ammessi alla visione di minori non possono essere preceduti, seguiti o interrotti da pubblicità di opere vietate alla medesima fascia d'età individuata nella classificazione.

      8. I film per i quali non sia stata comunicata la classificazione ai sensi del comma 4 non possono essere diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.

      9. Escluso il caso in cui il film sia stato classificato come vietato ai minori degli anni diciotto, le imprese di cui al comma 1 hanno facoltà di chiedere al Ministero di sottoporre il film alla Commissione per la convalida della classificazione effettuata. L'istanza è corredata dalla ricevuta di versamento del contributo per le spese di funzionamento della Commissione, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. L'entità dei contributi è fissata, in misura tale da coprire le spese di funzionamento della Commissione, con decreto adottato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le relative entrate affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo di bilancio del Ministero. In via transitoria, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 6, le imprese di cui al comma
 

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1 che abbiano classificato i film ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3 sono tenute a chiedere al Ministero la convalida, da parte della Commissione, della classificazione effettuata.

      10. La Commissione, verificata la classificazione, previa visione del film ed eventuale audizione del richiedente e del regista, provvede alla sua convalida, ovvero alla riclassificazione dell'opera secondo le categorie previste al comma 3. La convalida esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 4, a condizione che il film diffuso sia identico a quello convalidato. Le modalità e il procedimento di convalida della classificazione dell'opera sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

      11. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della convalida, il Ministero ne rilascia attestazione, ovvero comunica al richiedente la riclassificazione dell'opera. Entro tre giorni dalla data della comunicazione, il richiedente può avanzare istanza di revisione della riclassificazione dell'opera, che, nel termine di tre giorni dalla data di ricezione dell'istanza, è sottoposta all'esame congiunto da parte delle sezioni che non abbiano proceduto alla verifica della classificazione del film. Entro lo stesso termine di tre giorni dalla data della comunicazione della riclassificazione, la procedura di revisione può essere disposta dal Ministero, dandone contestuale notizia al richiedente.
      12. Non è ammessa una nuova classificazione del film già classificato o di cui sia stata convalidata la classificazione, prima che siano decorsi tre anni dalla data della comunicazione della classificazione di cui al comma 4 o da quella dell'attestazione della convalida, ovvero dalla data di comunicazione della riclassificazione, ai sensi del comma 11.

Art. 4.
(Vigilanza e sanzioni).

      1. Il Ministero, d'ufficio o su segnalazione delle associazioni costituite da almeno cinque anni che abbiano come finalità esclusiva la tutela dei minori, può avviare la procedura di accertamento della

 

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violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 in relazione alla classificazione dei film, alla loro diffusione al pubblico e distribuzione commerciale su qualsiasi supporto, dandone comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Nel caso in cui la violazione riguardi la classificazione del film, è acquisito il parere obbligatorio della Commissione.
      2. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Ministero applica le sanzioni previste ai commi 3 e 4 e interdice la diffusione al pubblico del film, fino a quando il soggetto interessato non abbia provveduto ad adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 3.
      3. Salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive di opere cinematografiche, la violazione delle disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro.
      4. Salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'esercente della sala cinematografica e il gestore dell'esercizio commerciale che non osservino le disposizioni dell'articolo 3, commi 5 e 6, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
      5. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni nell'arco di dodici mesi, si applica, nella fattispecie di cui al comma 3, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio di quella prevista nel medesimo comma, e nella fattispecie di cui al comma 4, la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo o dell'esercizio commerciale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni.

Art. 5.
(Norme e sanzioni penali).

      1. Il secondo comma dell'articolo 668 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Alla stessa pena soggiace chi diffonde al pubblico opere cinematografiche sprovviste della classificazione prescritta dalle leggi vigenti in materia».

 

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      2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668, secondo comma, del codice penale, sequestra l'opera sprovvista di classificazione prescritta dalla presente legge. L'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 3 comporta il dissequestro dell'opera.
      3. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale, commessi con le modalità di cui alla presente legge, appartiene al tribunale del luogo ove è avvenuta, in relazione alla singola opera, la prima diffusione al pubblico.

Art. 6.
(Attuazione).

      1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, le modalità di comunicazione della classificazione e di deposito della copia previsti dall'articolo 3, comma 4, nonché sono stabiliti le modalità e il procedimento di convalida di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 3.
      2. Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

      3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano a svolgere la loro attività le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, secondo le disposizioni contenute nella medesima legge e nel relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

Capo II

Art. 7.
(Sistema di classificazione dei videogiochi).

      1. I produttori, gli importatori e i distributori, anche attraverso le loro associazioni

 

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di categoria, provvedono alla classificazione dei videogiochi, off line od on line, utilizzando il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto. Tale sistema, che prevede una classificazione del videogioco in base alle diverse fasce d'età dei minori e al suo contenuto, ha l'obiettivo di tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori, promuovendo un accesso consapevole e tutelato dei minori ai videogiochi.

      2. La classificazione avviene in base ai contenuti del videogioco e alla sua idoneità a incidere sulla sfera psichica ed emotiva del minore, in relazione all'età dei giocatori. La classificazione è effettuata tenendo conto dei seguenti aspetti: tema; linguaggio; grado di violenza; immagini di tipo sessuale o pornografico; assunzione di sostanze psicotrope; messaggi di tipo discriminatorio in relazione a razza, religione, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità e comunque ogni elemento che contrasti con la dignità della persona.
      3. Il produttore, l'importatore e il distributore hanno l'obbligo di indicare, secondo le prescrizioni previste dal presente articolo, in maniera chiara e inequivocabile, la classificazione del videogioco in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. Il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale del gioco, in qualunque forma o supporto di riproduzione, è tenuto a dare avviso al pubblico della classificazione, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull'involucro del supporto.

      4. Nel termine perentorio di trenta giorni, antecedente la data di diffusione del videogioco, i soggetti di cui al comma 3 comunicano al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, istituito presso il Ministero delle comunicazioni, la classificazione del videogioco e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell'opera.

      5. Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, d'ufficio o su segnalazione, procede, entro dieci giorni dal deposito, a effettuare accertamenti sulla corrispondenza della
 

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classificazione al sistema di cui al comma 1 e, ove riscontri difformità rispetto a tale sistema, previa eventuale audizione dei soggetti di cui al comma 3, propone all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di richiedere all'organismo europeo a ciò preposto la riclassificazione del prodotto. L'Autorità, ove ne sussistano le condizioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione della proposta del Comitato, comunicando le proprie determinazioni anche ai soggetti di cui al comma 3. Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori comunica tempestivamente ai soggetti di cui al comma 3 l'esito del procedimento di riclassificazione. Nelle more della conclusione della fase nazionale del procedimento, i videogiochi oggetto del procedimento di riclassificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.

      6. I distributori e i rivenditori commerciali devono adottare le necessarie misure affinché i minori non acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.

      7. I videogiochi privi di classificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.
      8. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l'attività di classificazione di cui al comma 1.

      9. Salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 da parte dei produttori e degli importatori è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.

      10. Salva l'applicazione delle sanzioni penali, i distributori e i rivenditori commerciali che non osservino le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

      11. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 9 e 10 provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 

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Art. 8.
(Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet, di seguito denominata «Commissione interministeriale», con il fine di sviluppare un'azione interistituzionale volta a una corretta e piena attuazione delle normative vigenti in materia e all'armonizzazione delle normative nazionali con quelle europee. In particolare, la Commissione interministeriale provvede:

          a) a prevedere incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni informatiche di parental control a tutela dei minori, il cui ammontare complessivo è determinato annualmente con la direttiva di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

          b) a promuovere ed elaborare interventi normativi e amministrativi, anche di carattere sanzionatorio, che introducano delle regole a tutela dei minori fruitori della rete internet;

          c) a promuovere ed elaborare protocolli di intesa con i principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet allo scopo di individuare le misure più adeguate per la tutela dei minori, con particolare attenzione alla creazione di un database in cui sono classificati siti e videogiochi in conformità ai codici di autoregolamentazione vigenti, nonché alla realizzazione di una comunicazione iconica di facile lettura che contrassegni i contenuti dei siti internet;

          d) a elaborare e realizzare campagne di comunicazione sulle tematiche di cui al presente comma con il coinvolgimento attivo dei principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet.

 

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      2. La Commissione interministeriale è costituita da ventidue componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Due componenti sono designati dal Ministro della pubblica istruzione, due dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, due dal Ministro delle politiche per la famiglia, due dal Ministro della solidarietà sociale, due dal Ministro delle comunicazioni, due dal Ministro dell'interno e due dal Ministro per i beni e le attività culturali. Un componente è designato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dal Garante per la protezione dei dati personali. Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative e il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, designano un rappresentante ciascuno. Altri quattro componenti sono scelti tra professori ordinari ed esperti di comprovata qualificazione professionale in materia di problemi dell'età evolutiva e di diritto dell'informatica.
      3. La Commissione interministeriale dura in carica tre anni. L'organizzazione e il funzionamento della medesima Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Per la partecipazione alle sedute della Commissione interministeriale non sono corrisposti gettoni di presenza né rimborsi spese.
      5. Agli oneri derivanti dagli incentivi di cui al comma 1, lettera a), si provvede a carico del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Capo III

Art. 9.
(Abrogazioni e modificazioni).

      1. Sono abrogati:

          a) la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, a

 

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decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1;

          b) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e successive modificazioni;

          c) l'articolo 77 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

      2. Al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 34, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo la normativa all'epoca vigente, ovvero privi di classificazione o classificati come film la cui visione è vietata ai minori degli anni diciotto»;

          b) all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: «anni quattordici» sono inserite le seguenti: «, secondo la normativa all'epoca vigente, o classificati come film vietati ai minori degli anni quattordici»;

          c) il comma 3 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

      «3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 34, si applicano le sanzioni previste dalla vigente disciplina nei confronti dell'esercente della sala cinematografica e del gestore dell'esercizio commerciale, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto».